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Jobs Act: pubblicati in Gazzetta gli altri 4 decreti attuativi
Sono stati pubblicati sul S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 gli ultimi 4 decreti legislativi, attuativi della Legge n. 183/2014 (c.d. JOBS ACT) in materia di:
- riordino e revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ai contratti di solidarietà ed ai fondi di solidarietà bilaterali (Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015);
- razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, con l'istituzione dell'"Ispettorato Nazionale del Lavoro" che riunifica in sé le funzioni ispettive in capo al Ministero del Lavoro, all'INPS e all'INAIL (Decreto Legislativo n. 149 del 14 settembre 2015);
- riordino della normativa in tema di servizi per il lavoro, con l'istituzione della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la previsione della razionalizzazione degli incentivi all'occupazione (Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015);
- semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con particolare riguardo all'inserimento mirato delle persone con disabilità, alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, alle norme di materia di salute e sicurezza sul lavoro ed all'attività di videosorveglianza dei dipendenti (Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015).
Tali decreti, in vigore dal 24 settembre 2015, vanno ad integrare la disciplina contenuta nei primi 4 decreti legislativi emanati nello scorso mese di giugno.
Il lavoro all’estero dopo il decreto Semplificazioni
Il D.Lgs. n.151/15, all’art.18, ha introdotto nuove disposizioni in tema di lavoro all’estero.
Sono abrogate l’autorizzazione per l’assunzione o il trasferimento all’estero di lavoratori italiani e le relative sanzioni.
I lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all’estero non devono più iscriversi nell’apposita lista di collocamento tenuta dall’ufficio regionale del lavoro che rilasciava il nulla osta all’assunzione.
Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero deve prevedere:
-
un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai Ccnl stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore e, distintamente, l’entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
-
la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
-
un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
-
il tipo di sistemazione logistica;
-
idonee misure in materia di sicurezza.
Gestione separata INPS: aliquote contributive 2015
Con Circolare 5 febbraio 2015, n. 27, l'INPS ha reso noto le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'accredito contributivo per l'anno 2015 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2015 sono complessivamente fissate come segue:
- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, 30,72% (30,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva);
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 23,50%.
Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2015, è pari ad euro 100.324,00, mentre per l'accredito dei contributi il minimale di reddito per l'anno 2015 è pari ad euro 15.548,00.
Certificati medici senza informazioni sulla salute: indicazioni Garante Privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali, con la Newsletter n. 398 del 9 febbraio 2015, è intervenuto per precisare che:
- i certificati rilasciati ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare, ad esempio, l'assenza dal lavoro,
- non devono contenere le indicazioni relative alla struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute.
Deve, pertanto, essere rilasciata un'attestazione generica.
Entro il 31 gennaio la comunicazione dei contratti di somministrazione conclusi
Ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003, i datori di lavoro utilizzatori, devono comunicare ogni dodici mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderiscono o conferiscono mandato:
- il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata degli stessi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il termine per l’adempimento è stato fissato al 31 gennaio di ciascun anno dal Ministero del Lavoro, con nota prot. 12187 del 3 luglio 2012.
Si ricorda che, come si evince dalla citata nota ministeriale, nei confronti degli utilizzatori che non effettueranno la comunicazione periodica entro il 31 gennaio 2015, riferita al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 ad euro 1250, stabilita dall’art. 18, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/2003.
Tuttavia, sempre il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 36/2012, non ha escluso che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso la disposizione contrattuale opererà quale scriminante ai fini dell’applicazione della sanzione che sarà applicabile solo qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.